DECRETO SOSTEGNI
GLI AIUTI A SOSTEGNO DEL LAVORO
Trattamento ordinario di integrazione salariale: i datori di lavoro, per ragioni legate a riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a seguito eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegno, possono presentare domanda per una durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale.
Trattamento di assegno ordinario (FIS ed FSBA) e di cassa integrazione salariale in deroga: i datori di lavoro, per ragioni legate a riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a seguito eventi riconducibili all’emergenza COVID-19, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegno, possono presentare domanda per una durata massima di ventotto settimane nel periodo compreso tra il 1°
aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale.
Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA): è concesso per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per una durata massima di centoventi giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Blocco dei licenziamenti:
Aziende beneficiarie del trattamento ordinario di integrazione salariale: blocco dei licenziamenti fino al 30
giugno 2021 per giustificato motivo oggettivo, comprese le procedure di licenziamento collettivo. Resta esonerato dal blocco il personale interessato dal recesso, già impiegato in appalto, per essere riassunto dal nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola inserita in contratto di appalto.
Aziende beneficiarie di assegno ordinario, cassa integrazione salariale in deroga e cassa integrazione salariale operai agricoli: blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 per giustificato motivo oggettivo, comprese le procedure di licenziamento collettivo. Resta esonerato dal blocco il personale interessato dal recesso, già impiegato in appalto, per essere riassunto dal nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola inserita in contratto di appalto.
Proroga o rinnovo di contratti a termine
In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2015, è possibile rinnovare o prorogare, per una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi, i contratti a di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori o esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria, nel rispetto del limite massimo complessivo di 24 mesi.
In deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2015, è possibile rinnovare o prorogare, per una sola volta e per un periodo massimo di dodici mesi, i contratti a di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori o esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria, nel rispetto del limite massimo complessivo di 24 mesi.
Le disposizione del Decreto Sostegno hanno efficacia dalla data di entrata in vigore e fino al 31 dicembre 2021 e nella loro applicazione non sono tenuti in considerazione rinnovi o proroghe già intervenuti.