Incentivi Assunzioni 2021

LEGGE DI BILANCIO 2021
(LEGGE N. 178/2020)

Il bonus donne, previsto dalla legge di bilancio 2021, rafforza l’incentivo già introdotto con la legge Fornero del 2012.
Detto incentivo prevede l’esonero contributivo pari al 100% (legge fornero 50%), fino a 6 mila euro all’anno, per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.
L’incentivo spetta per 12 mesi, nel caso di assunzioni a tempo determinato, e fino a 18 mesi, per le assunzioni a tempo indeterminato o trasformazioni a tempo indeterminato.
L’agevolazione è riconosciuta per le donne in possesso dei seguenti requisiti:
– prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, qualora residenti in aree svantaggiate o se assunte da imprese appartenenti ad un settore economico caratterizzato da una disparità occupazionale di genere di almeno il 25%;
– disoccupate da oltre 12 mesi, ovunque residenti, se hanno almeno 50 anni di età;
– prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti e senza limiti di età.
N.B. l’assunzione deve necessariamente comportare un incremento occupazionale netto, che deve essere mantenuto ogni mese e che deve poter essere verificato per 12 mesi successivi all’assunzione. Pertanto, in caso di perdita del requisito, per questioni imputabili al datore di lavoro, l’incentivo dovrà essere interamente restituito.
Con la circolare INPS 32, l’INPS riconferma che l’incentivo è in attesa di approvazione da parte della Commissione Europea.
DECONTRIBUZIONE SUD (art. 1, commi da 161 a 168) (circolare INPS n. 33 del 22 febbraio 2021)
Lo sgravio, già previsto dall’art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, è stato prorogato dalla legge di bilancio 2021 e reso operativo con la circolare INPS n. 33/2021, a seguito approvazione della commissione europea.
L’esonero contributivo spetta, per i rapporti di lavoro dipendente, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
La percentuale di sgravio spettante, esclusivamente sui contributi a carico datore di lavoro, ad esclusione dei premi Inail, è pari a:
– 30% fino al 31 dicembre 2025;
– 20% fino per gli anni 2026 e 2027;
– 10% per gli anno 2028 e 2029.
La circolare INPS fornisce indicazioni esclusivamente per l’anno 2021, poiché per gli anni successivi si attende ulteriore approvazione da parte della Commissione Europea.
L’esonero è escluso per il settore agricolo e per il lavoro domestico.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 1, commi da 306 a 308) (Circolare INPS n. 30 del 19/02/2021)
L’esonero spetta ai datori di lavoro privati che non richiedono le 12 settimane di ammortizzatori sociali previste dalla stessa legge di bilancio all’art. 1, comma 300.
Detto esonero spetta per un periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di cassa integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Restano esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
INCENTIVI ASSUNZIONE UNDER 36 (art. 1, commi da 10 a 15)
L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono a tempo indeterminato, o che trasformano rapporti di lavoro a tempo determinato, giovani under 36.
Detto incentivo è previsto per gli anni 2021 e 2022 e da diritto ad un esonero contributivo:
– pari al 100% dei contributi INPS carico datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL;
– per un periodo massimo di 36 mesi, elevabili a 48 mesi per le assunzioni effettuate in sedi o unità produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
– nel limite massimo di 6000 euro in ragione di ciascun anno;
– per soggetti che, alla data della prima assunzione agevolata, non abbiano compiuto 36 anni;
Condizione necessaria per beneficiare dell’esonero contributivo è riferita al fatto che il giovane neoassunto non deve aver mai intrattenuto alcun rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’arco della sua vita lavorativa. Resta salva l’ipotesi dei periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro e non proseguiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
L’esonero non spetta in caso di trasformazione del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e neanche per le assunzioni di giovani al termine del periodo di alternanza scuola-lavoro.
L’esonero contributivo non può essere concesso ai datori di lavoro che nei sei mesi precedenti hanno effettuato licenziamenti individuali, per giustificato motivo oggettivo, o licenziamenti collettivi presso la stessa unità produttiva e con la stessa qualifica. Stesso criterio nel caso in cui i licenziamenti intervengono nei nove mesi successivi.
Per l’incentivo suddetto è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea.

A conclusione, si ricordano le condizioni di spettanza degli esoneri/incentivi, che danno diritto alla legittima fruizione degli stessi:
– regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
– assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.